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dc.contributor.authorCASAROSA, Federica
dc.date.accessioned2010-02-03T17:32:57Z
dc.date.available2010-02-03T17:32:57Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationFlorence : European University Institute, 2007en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1814/13169
dc.descriptionExamining board: Prof. Fabrizio Cafaggi (Supervisor)-EUI ; Prof. Giovanni Sartor, Marie Curie Professor at EUI ; Prof. Giovanni Comandé, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa ; Prof. José-Luis Pinar Manas, San Pablo-CEU University, Madriden
dc.descriptionDefence date: 9 October 2007
dc.descriptionFirst made available online: 19 July 2021
dc.description.abstractL’utilizzo della rete Internet quale mezzo per la commercializzazione di beni e/o di servizi ha richiesto un ripensamento da parte dell’operatore del diritto circa le regole che si applicano alla fase propedeutica alla stipulazione del contratto, dovuto soprattutto alle nuove forme di interazione disponibili per l’utente telematico, che possono portare a nuove condizioni di squilibrio di potere contrattuale fra le parti contraenti. Il momento in cui tali ipotesi possono prospettarsi è in particolare la fase pre-contrattuale, che si estende, nell’ambito telematico, fin dallo svolgimento dell’attività promozionale da parte del prestatore dei servizi della società dell’informazione. L’estensione della fase pre-contrattuale si colloca, infatti, in un processo di contrattualizzazione dell’informazione pre-contrattuale che trova un ulteriore giustificazione tecnica sulla base del mezzo di comunicazione utilizzato, giacché quest’ultimo consente un’immediata e diretta interazione fra i potenziali contraenti, tanto da rendere sempre più raro il momento dedicato alle trattative. Lo strumento prescelto dal legislatore europeo - sulla scia della legislazione consumeristica - per ovviare alle possibili ipotesi di squilibrio contrattuale è stato quello di imporre un dovere di informazione nei confronti della parte contrattuale in condizione di svantaggio, così da consentire a tale soggetto di poter giungere ad una decisione informata in merito alla conclusione del contratto. Il legislatore, tuttavia, ha riunito in un unico strumento dedicato al 'contratto telematico' (la direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico) una serie di obblighi informativi che non soltanto differiscono dal tradizionale 'information paradigm' - poiché non legati esclusivamente allo status di consumatore dell’utente telematico - ma individuano anche obiettivi di tutela fra loro diversificati, andando a coprire le ipotesi di lesione della sfera privata dell’utente, la necessità di trasparenza del contratto, ed infine l’educazione dell’utente rispetto al nuovo mezzo di comunicazione da questi prescelto per la contrattazione. L’analisi di queste tre ipotesi proposte dal legislatore comunitario appare dunque interessante sia per valutare la coerenza dello stesso paradigma informativo rispetto a rapporti che non contemplano solo ed esclusivamente il consumatore, sia per comprendere se esso abbia la possibilità di essere efficacemente utilizzato anche per la tutela di interessi che tradizionalmente non sono contemplati nella sua sfera di applicazione.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoiten
dc.publisherEuropean University Instituteen
dc.relation.ispartofseriesEUIen
dc.relation.ispartofseriesLAWen
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesisen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lcshData protection -- Law and legislation
dc.subject.lcshPrivacy, Right of
dc.subject.lcshInformation technology -- Law and legislation
dc.subject.lcshElectronic commerce -- Law and legislation
dc.subject.lcshInternet -- Law and legislation
dc.titleIl ruolo delle diverse tipologie di informazione su interneten
dc.typeThesisen
dc.identifier.doi10.2870/598574
eui.subscribe.skiptrue


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